Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 129


Dell'esportazione all'estero
Chiunque voglia esportare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte. La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente di esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.
Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'art. 146.

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