Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 128


Disposizioni particolari ai codici, manoscritti, ecc.
Le disposizioni dei capi precedenti si applicano:
a) ai manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno (particolare pregio paleografico, autografia di personaggi illustri, ecc.), sia interno (valore storico, diplomatico, letterario, scientifico, artistico del testo, ecc.), per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature, ecc.), quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche, a colori, ecc.);
b) alle stampe (incunabuli, edizioni di stampatori celebri, libri rari e incisioni rare).
La vigilanza attribuita alle sovrintendenze sarà esercitata dalle biblioteche governative, a mente dell'art. 10 del regolamento organico per le biblioteche pubbliche governative, approvato con R.D. 24 ottobre 1907, n. 733 (35). Quante volte sia richiesto il parere del Consiglio superiore per le belle arti o della giunta di esso, sarà invece sentita la giunta consultiva per le biblioteche istituita dal regolamento predetto.
Per le riproduzioni fotografiche di cimeli conservati nelle biblioteche governative si osserveranno le disposizioni del R.D. 7 gennaio 1909, n. 126.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 128"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti