Legge del 1975 numero 151 art. 85


L'art. 217 del codice civile è sostituito dal seguente:
<coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è
titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare
i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è
tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura
senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a
richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i
frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra
i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti>>.

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