Legge del 1975 numero 151 art. 18


L'art. 123 del codice civile è sostituito dal seguente:
<ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non
adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso
discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione
del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto
come coniugi successivamente alla celebrazione medesima>>.

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