Legge del 1975 numero 151 art. 11


L'art. 111 del codice civile è sostituito dal seguente:
<che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate
possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno
degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi
dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale
il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le
persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono
farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi
centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del
matrimonio elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata
dall'altro coniuge al momento della celebrazione>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 11"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti