Legge del 1975 numero 151 art. 5


L'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
<possono contrarre matrimonio tra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o
naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso
in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o
per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il
coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili
all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il
rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9),
anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n.
4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'art. 84>>.

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