Legge del 1975 numero 151 art. 12


L'art. 117 del codice civile è sostituito dal seguente:
<84, 86, 87 e 88. -- Il matrimonio contratto con violazione degli
articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che
abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico
ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta
personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della
maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico
ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio,
il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato
concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà
del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere
impugnato finchè dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai
sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere
impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica
anche nel caso di nullità di matrimonio previsto dall'art. 68>>.

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