Legge del 1975 numero 151 art. 20


L'art. 129 del codice civile è sostituito dal seguente:
<condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue
i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un
periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme
periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore
dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia
passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si
applica l'articolo 155>>.

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