Legge del 1975 numero 151 art. 19


L'art. 128 del codice civile è sostituito dal seguente:
nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i
coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il
loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai
figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè
rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno
solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei
figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i
coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati
o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da
bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti
non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato
di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è
consentito>>.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 151 art. 19"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti