Legge del 1975 numero 151 art. 3


Il primo comma dell'art. 81 del codice civile è sostituito
dal seguente:
<fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da
una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre
matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta
della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo
ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte
per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella
promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le
obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti>>.

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