Legge del 1975 numero 151 art. 14


L'art. 119 del codice civile è sostituito dal seguente:
<interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore,
dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse
legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del
matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche
dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione,
vi è stata coabitazione per un anno>>.

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