Legge del 1975 numero 151 art. 8


Il primo e il secondo comma dell'art. 97 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
<pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi,
nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli
sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono
dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la
richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle
condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui
debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa
fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci>>.

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