Legge del 1975 numero 151 art. 17


L'art. 122 del codice civile è sostituito dal seguente:
<impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da
cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il
cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della
persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro
coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute
presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso
non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente
conosciute e purchè l'errore riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una
anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della
vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non
colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per
delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la
condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto
caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi
dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un
anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore>>.

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