Legge del 1975 numero 151 art. 15


L'art. 120 del codice civile è sostituito dal seguente:
<può essere impugnato da quello del coniugi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere,
per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione
del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un
anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle
facoltà mentali>>.

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