Legge del 1975 numero 151 art. 1


L'art. 45 del codice civile, approvato con il regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:
<Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha
stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o
quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è
stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del
genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore>>.

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