Legge del 1975 numero 151 art. 9


L'art. 100 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non
impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della
pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata
nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause
gravissime, la omissione della pubblicazione, quando venga presentato
un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti
degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando
esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei
medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che
nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e
89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di
detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro
attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli
sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono
presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di
autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97>>.

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