Legge del 1975 numero 151 art. 2


L'art. 51 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del
regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può
ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da
determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del
patrimonio dell'assente>>.

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