Legge del 1975 numero 151 art. 10


L'art. 107 del codice civile è sostituito dal seguente:
<parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni,
anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e
147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo
l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere
rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione>>.

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