L'art. 89 del codice civile è sostituito dal seguente:
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matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è
stato dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 122, per l'impotenza,
anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da
sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del
comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata>>.