Legge del 1975 numero 151 art. 206


L'art. 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:
<beni. -- Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni
immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni
matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i
coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione,
gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d),
e) ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi
titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene
escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere
eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente
entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi
dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale
costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal
conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a
causa di morte>>.

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