Legge del 1975 numero 151 art. 195


L'art. 594 del codice civile è sostituito dal seguente:
<eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto
hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279
un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580, se il
genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei
figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi
possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno>>.

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