Legge del 1975 numero 151 art. 156


L'art. 334 del codice civile è sostituito dal seguente:
<patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire
le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione
o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione
stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la
rimozione di entrambi i genitori>>.

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