Legge del 1975 numero 151 art. 144


L'art. 321 del codice civile è sostituito dal seguente:
<cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più
atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione,
il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o
di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può
nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento
di tali atti>>.

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