Tribunale di Bologna del 2002 (08/08/2002)


Anche nel caso di concordato preventivo omologato è possibile per i creditori sociali esercitare l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. contro gli amministratori, in quanto detta azione ha natura autonoma ed extracontrattuale, ed in quanto il giudizio di meritevolezza espresso in sede di omologa ha efficacia limitata alle parti della convenzione ed in ogni caso non si esaurisce nella mera valutazione degli atti compiuti dagli amministratori.

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