Cass. civile, sez. II del 2020 numero 5527 (28/02/2020)




Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli. Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito migliorie può pretendere unicamente il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria.

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