Cass. Civ., Sez. II, n. 23496/2006. Criterio del valore venale dei beni nella divisione.

La stima dei beni oggetto di divisione va effettuata con esclusivo riferimento al valore venale ovvero di mercato dei beni stessi. Il riferimento ad altri criteri di stima, sia pure concorrenti con quello del valore di mercato, non risponde alla previsione legislativa di cui all'art. 726 c.c. e quindi altera la corretta determinazione del valore dei beni oggetto di divisione.

Commento

Sostanzialmente nello stesso senso si veda Cass. Civ., Sez. II, 9207/05. La pronunzia in esame ha escluso, in particolare, il ricorso, ai fiini della valutazione, a criteri quali la capitalizzazione dei canoni locatizi e/o il riferimento alla rendita catastale.

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