Cass. civile, sez. II del 1991 numero 2975 (20/03/1991)


Ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564cod.civ., esclusivamente al valore dell' asse ereditario al tempo dell' apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell' art. 726 cod.civ. deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima.

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