Il tempo della stima del valore del bene: nuova valutazione del valore dei cespiti oggetto di divisione quando il giudizio divisionale abbia tempi lunghi? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25240 dell’8 novembre 2013)

In tema di divisione ereditaria, il valore dei beni da dividere va considerato con riferimento al momento della divisione, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra le quote. Il principio presuppone che il giudizio divisorio, nei momenti topici (domanda, estimazione peritale, decisione) si esaurisca in tempi contenuti. Ne consegue che quando si verifica una significativa protrazione del giudizio negli anni, non si può escludere la necessità di una nuova indagine estimativa che valga a garantire l'effettiva rispondenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia della S.C. offre il destro per dar conto di un elemento, quello della valutazione dei beni caduti in successione, che si presta ad una pluralità di considerazioni invero di notevole importanza. Si pensi alla collazione, che può ben essere qualificata come operazione predivisionale. Qual è il valore di stima dei beni che, non venendo conferiti in natura, debbano essere valutati ai fini della collazione per imputazione? Se la risposta è, come insegna la giurisprudenza, che la stima intervenga in base al valore del bene al tempo dell'apertura della successione, ancor più interessante si palesa la pronunzia in esame.
Essa infatti da un lato rammenta che la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta in base al valore venale al momento della presentazione della domanda giudiziale, dall'altro ha tuttavia concluso che se il tempo della perizia è lontano rispetto a quello della decisione, si giustifica un nuovo apprezzamento dei valori (nella specie le valutazioni risalivano al 1985 mentre il progetto divisionale era stato redatto nel 2000).

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