Cass. civile, sez. II del 2000 numero 15104 (22/11/2000)


Spetta al giudice di merito accertare, in base alle risultanze processuali, se il compratore che utilizza la merce, dopo averne denunziato i vizi, intenda in tal modo rinunziare all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.La rinunzia, accertata dal giudice di merito, del compratore all'azione di risoluzione malgrado la denunzia dei vizi della merce acquistata, non preclude l'esame dell'azione risarcitoria dal medesimo proposta perché detta azione, riconosciuta dall'art. 1494 cod. civ., è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e "quanti minoris" e può esser pertanto esercitata anche da sola, purché ricorrano i presupposti - comuni alle altre due azioni - della tempestiva denunzia e dell'esistenza dei vizi, e la colpa del venditore, requisito richiesto per l'azione risarcitoria.

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