Azioni a tutela del compratore per i vizi della cosa
A colui che ha acquistato una cosa affetta da vizi l'art.
1490 cod.civ. accorda una protezione che si sostanzia, ai sensi del successivo art.
1492 cod.civ., nelle c.d.
azioni edilizie (così denominate perchè in diritto romano erano previste negli editti degli edili curuli), consistenti nella
risoluzione del contratto (azione redibitoria) o nella
riduzione del prezzo (azione estimatoria
o quanti minoris).
Assumeremo in separato esame sia la prima sia la seconda, successivamente considerando la relazione tra entrambe.
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