Codice Civile art. 1668


CONTENUTO DELLA GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA
1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell' appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell' appaltatore.
2. Se però le difformità o i vizi dell' opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

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