Cass. Civ., sez. II, n. 5202/2007. Mancanza di qualità esseniali della cosa, vizio redibitorio e consegna di aliud pro alio.

Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga a un tipo diverso o a una specie diversa da quella pattuita. Si ha invece consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.

Commento

La pronunzia si pone nel solco della dominante giurisprudenza che, allo scopo di distinguere tra vizi, ancorchè redibitori e aliud pro alio (ciò che legittima la proposizione dell'azione di risoluzione per inadempimento o di manutenzione del contratto) fa leva sul criterio della funzione essenziale alla quale il bene assolve. In tutti i casi in cui questa funzione non possa essere svolta (soprattutto a cagione di una difettosità rispetto alle prescrizioni di legge o di regolamento), il difetto del bene viene a differenziare le due ipotesi. Cfr., in senso analogo, Cass. Civ. 442/96.

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