Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 98


allegato
Il decreto che ordina l'iscrizione deve indicare:

a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi (44/b);

b) il titolo in virtù del quale l'iscrizione si esegue:

c) le persone a cui l'iscrizione profitta;

d) i diritti tavolari a cui l'iscrizione si riferisce;

e) il diritto iscritto nel suo contenuto essenziale.

Le indicazioni di cui alla lettera e), devono essere riportate integralmente nel libro fondiario.

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