Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 16


1. Il tribunale in composizione monocratica assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.
(Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
2. Il tribunale in composizione monocratica può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.
(Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
3. Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'art. 371 del codice penale.
(Così sostituito dall'art. 13, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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