Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 8


1. Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.
2. Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti.
(Così sostituito dall'art. 4, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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