Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 18


1. Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.
2. Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti.
(Così sostituito dall'art. 15, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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