Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 1


TITOLO I Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari
1. I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del R.D. 4 novembre 1928, numero 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La detta legge si applicherà anche nei territori annessi con il R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211.
2. Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto, e col nuovo testo della L. 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.
3. Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino all'istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti