Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 14


1. Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.
2. Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.
3. Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.
(Così sostituito dall'art. 11, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti