Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 4


1. Fermo restando il disposto dell'articolo 1350, n. 11) del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario.
(Così sostituito dall'art. 1, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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