Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 13 allegato


allegato
Il diritto di ipoteca può iscriversi sull'intero corpo tavolare oppure, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, sulla quota di ciascun comproprietario. Può pure iscriversi su singoli piani, alloggi od altri locali di un edificio, che a sensi dell'art. 10, siano iscritti quali enti indipendenti, e, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, l'ipoteca può iscriversi sulla quota di ciascun comproprietario.
Fuori di questi casi, l'ipoteca non può iscriversi sulle singole parti di un corpo tavolare, oppure su una parte della quota iscritta nel libro fondiario a favore di un comproprietario.
Il trasferimento di un credito ipotecario è ammesso per l'intero credito, nonché per una parte del medesimo determinata per quota o per somma.

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