Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 3


1. Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.
2. Nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformità del comma precedente.

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