Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 95


allegato
Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.
Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.
Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa (43).

(43) Così sostituito dall'art. 53, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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