Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 94 bis


allegato
La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.
Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma (42/g).

(42/g) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 574, riportata al n. II.

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