Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 90


allegato
Le copie occorrenti per la collezione dei documenti sono stese in carta libera. Se non vengono prodotte o non sono utilizzabili, nella collezione dei documenti si inseriranno gli originali, restando in facoltà delle parti di ritirarli verso presentazione di copie regolari.
L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti (42/e).

(42/e) Comma così sostituito dall'art. 51, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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