Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 87


allegato
I documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrre una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova l'originale.
Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge (42/d).

(42/d) Comma così sostituito dall'art. 50, L. 29 ottobre 1974, n. 584 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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