Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 54


allegato
Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda (40/a).

(40/a) Vedi nota 40 all'art. 53.

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