Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 34-bis


allegato
Le spese dell'intavolazione se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda l'intavolazione. Se più sono gli acquirenti o interessati all'intavolazione, ciascuno di essi deve rimborsare a quello che l'ha domandata la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.
Le spese dell'intavolazione e della rinnovazione delle ipoteche sono a carico del debitore se non vi è patto contrario.

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