Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 31


allegato
L'intavolazione non può eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.
[In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di più di cinque anni alla presentazione della domanda di intavolazione] (30).
(30) Comma prima sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956, n. 1376 e poi abrogato dall'art. 32, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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