Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 20


1. Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.
(Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
2. La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario.
(Così sostituito dall'art. 16, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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