Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 132


allegato
Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda (50).

(50) Così sostituito dall'art. 66, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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